ART. 1: COSTITUZIONE
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTO CLUB SEREGNO, con sede in SEREGNO via Colombo 12 (presso la Piscina comunale), è stata costituita il 25 Maggio 1977 e affiliata alla Federazione Italiana Nuoto.
L'anno sociale inizia il 1°Settembre e si chiude il 31 Agosto.
L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
i colori sociali sono: AZZURRO ROYAL, BIANCO e BLU.
ART. 2: SCOPI
L' Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO e delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva che la stessa è libera di aderire. L'associazione non persegue fini di lucro nè politici ne religiosi ed ha come scopi:
• l'insegnamento, la pratica e la diffusione delle attività natatorie previste dalla Federazione Italiana Nuoto con fini ricreativi, formativi ed agonistici;
• l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni natatorie, agonistiche e di propaganda.
• la promozione e lo svolgimento di altre attività sportive e ricreative che possano creare benessere fisico e morale a tutti i propri Soci
ART. 3: SOCI
L'associazione è formata da un numero illimitato di Soci.
Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda di ammissione debitamente firmata ed accettata dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ORDINARI, ATLETI /ALLIEVI, BENEMERITI, SOSTENITORI.
SOCIO ORDINARIO può essere chiunque abbia raggiunto la maggiore età ed intenda sostenere moralmente ed economicamente l'Associazione. Il Socio ORDINARIO é tenuto a versare una quota annua stabilita dal Consìglio
Direttivo ed ha DIRITTO DI VOTO nelle assemblee ordinane e straordinarie a condizione che risulti inserito fra i Soci da almeno sei(6) mesi.
Ogni Socio con DIRITTO DI VOTO può delegare un altro Socio (in regola con l'iscrizione) a rappresentarLo nelle assemblee Societarie.
SOCIO ATLETA/ALLIEVO è colui che intende praticare l'attività del nuoto, perfezionandosi, svolgendo gli allenamenti proposti e dedicandosi all'attività agonistica o di propaganda.
La sua quota sociale, da versare annualmente (suddivisa in ratei), è stabilita dal Consiglio Direttivo e può variare in relazione all'attività alla specialità svolta ed ai meriti acquisiti. Il Socio ATLETA ha diritto di voto; se minorenne (ALLIEVO) tale diritto spetta all'esercente la patria potestà.
La domanda di Socio ALLIEVO minorenne deve essere firmata da colui che esercita la patria potestà.
I SOCI Atleti richiamati alle armi sono esonerati dal versamento della quota sociale per tutta la durata del servizio, conservando i diritti derivanti dalla Loro qualifica.
A giudizio del Consiglio Direttivo alcuni Soci ATLETI/ALLIEVI possono essere esentati (parzialmente o totalmente) dal versamento della quota sociale.
L'eleggibilità nel Consiglio Direttivo, in rappresentanza degli atleti, è riservata agli atleti maggiorenni.
La rappresentanza degli atleti nel Consiglio Direttivo non può essere superiore al 20% del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
Per l'elezione del proprio rappresentante/delegato negli organismi nazionali della Federazione Italiana Nuoto hanno diritto di voto solo gli atleti di nazionalità italiana che abbiano raggiunto la maggiore età. La qualifica di Socio ATLETA/ALLIEVO è inoltre regolata dalle norme F.I.N.
SOCIO BENEMERITO è chiunque abbia dato prova di capacità dirigenziale ed organizzativa, dimostrando vivo interesse per il mondo del Nuoto ed in particolare nei confronti dell'Associazione.
IL Socio BENEMERITO viene nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttìvo e ha diritto di voto.
SOCIO SOSTENITORE è chiunque (Persone Fisiche, Enti o Società) intenda propagandare la disciplina del nuoto in tutte le diverse forme, mediante un sostegno finanziario alla Associazione. Il SOCIO SOSTENITORE non ha diritto di voto.
Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e godono delle agevolazioni che l'Associazione può offrire.
ART. 4:PERDITA della QUALIFICA DI SOCIO
La QUALIFICA di SOCIO può essere persa per i motivi di seguito elencati.
Dimissioni: senza diritto di rimborso della quota già eventualmente versata; presentate in forma scritta e motivata ed accettate dal Consiglio Direttivo.
Morosità: a causa del ritardo superiore a mesi quattro (4) nel pagamento della quota sociale.
Radiazione: pronunciata dal Consiglio Direttivo, per aver conunesso azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori l'Associazione o qualora il SOCIO costituisca ostacolo agli interessi materiali e morali dell'Associazione. Le dimissioni o la radiazione dei Soci ATLETI/ALLIEVI sono regolate anche dalle norme della Federazione Italiana Nuoto.
L'opera che il Socio presta nell'ambito dell'Associazione è da intendersi prestata a titolo gratuito.
A carico dei Soci possono essere presi anche i provvedimenti disciplinari di AMMONIZIONE o di SOSPENSIONE per tempo indeterminato dalla frequenza della sede e degli impianti sportivi o degli incarichi sociali.
ART. 5: STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Organi dell'Associazione sono:
Le Assemblee dei Soci.
Il Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei revisori.
ART. 6: ASSEMBLEE
L'assemblea dei Soci può essere convocata in via ORDINARIA ed in via STRAORDINARIA.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA é convocata dal Consiglio Direttivo entro il primo bimestre dell'Anno Solare, mediante comunicazione scritta, che dovrà essere fatta pervenire a ciascun Socio (mediante consegna manuale) almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa e mediante affissione nella Sede della Associazione nel termine di 15 giorni prima dell'Assemblea.
L'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto e di parola tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età ed in regola con l'iscrizione all'Associazione.
Ogni Socio con diritto di voto può delegare UN(1) solo SOCIO con diritto di voto.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente, nominato dall'Assemblea stessa e uno dei Soci è chiamato a fungere da segretario.
L'Assemblea Ordinaria è il solo organo autorizzato a deliberare in materia statutaria.
Eventuali modifiche allo Statuto Sociale (dell'Associazione) dovranno essere approvate da almeno due terzi dei Soci votanti presenti all'Assemblea.
Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
• L'approvazione della relazione morale e finanziaria dell'anno sociale;
• La delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno, con esclusione di quelli per i quali deve essere convocata l'Assemblea straordinaria;
L'approvazione del bilancio di previsione;
• La nomina, ogni biennio, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei conti.
Prima delle elezioni sopra indicate vengono nominati oltre al Presidente ed al Segretario, Due(2) Scrutinatori, con compiti di controllo sulla regolarità delle votazioni.
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata sia dal Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, sia da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
In tale evenienza l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo.
Le cause per le quali viene convocata sono:
• Scioglimento dell'Associazione;
• Gravi circostanze per le quali è avanzata richiesta da parte di un terzo dei Soci;
• Dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le assemblee si considerano validamente costituite:
• In PRIMA convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
• In SECONDA convocazione con qualsiasi numero degli aventi diritto se ORDINARIA, con il 30% degli aventi diritto se STRAORDINARIA.
Le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea.
Hanno diritto di voto i Soci ORDINARI, i Soci ATLETI Maggiorenni e i Soci BENEMERITI, mentre possono partecipare senza tale diritto i Soci SOSTENITORI. .
ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo, i cui componenti vengono eletti a maggioranza di voti dalla Assemblea Ordinaria.
Essi devono essere scelti tra i Soci Benemeriti, Ordinari, Atleti maggiorenni.
II Consiglio Direttivo è formato da un minimo 10 a un massimo di 15 Consiglieri, dal 20% dei rappresentanti degli atleti e dal rappresentante dei tecnici; i rappresentanti degli Atleti Maggiorenni devono essere pari al 20% del numero dei Consiglieri.
Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci.
II Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio dura in carica Due (2) anni sociali.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti; qualora per l'assenza di qualche Consigliere la votazione fosse in parità, sarà determinante il voto del Presidente.
I Consiglieri assenti per più di SEI (6) mesi saranno decaduti.
I Consiglieri decaduti o dimissionari, verranno sostituiti dai Soci che hanno raccolto voti insufficienti alla loro nomina nella precedente elezione. In caso di parità di voti viene eletto a Consigliere il Socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.
ART. 8: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• la nomina del Presidente,del Vice-Presidente, del Tesoriere e dei vari compiti all 'intemo del Consiglio Direttivo stesso;
• Curare e controllare l'andamento e lo sviluppo dell'Associazione;
• Compilare i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e curare gli affari di Ordine amministrativo;
• Esaminare e deliberare sulle domande di ammissione e dimissione dei Soci;
• Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci che non rispettano i regolamenti interni della Associazione ed i regolamenti Federali (F.I.N.)
• Nominare il Responsabile Tecnico, di allenatori, istruttori ed aiutanti;
• Elaborare, con le indicazioni dei tecnici, il programma promozionale ed agonistico dell'attività della Associazione;
• Conferire ai Soci incarichi volti a sopportare l'attività dei vari settori;
• Redigere i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese. Esso potrà riunirsi comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuna o quando ne venga fatta esplicita richiesta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
ART. 9: IL PRESIDENTE
II PRESIDENTE ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria. Vigila e controlla l'attività degli Organi della Associazione. Può svolgere personalmente le funzioni inerenti alla carica di Direttore Sportivo.
ART. 10: IL VICE-PRESIDENTE
II VICE-PRESIDENTE sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento ed assumere quelle mansioni a cui viene espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.
ART. 11: DIRETTORE SPORTIVO
II Direttore sportivo, in accordo con il Consiglio Direttivo, è preposto al coordinamento dello Staff Tecnico contribuendo alla preparazione tecnica e morale degli Atleti.
Stabilisce, in accordo con gli allenatori, le norme per l'uso degli impianti sportivi e gli orari degli allenamenti,predispone la partecipazione degli Atleti alle gare singole e provvede alla composizione della squadra rappresentativa.
ART. 12: IL SEGRETARIO
Il Segretario redige la convocazione dei Consigli Direttivi e delle Assemblee dei Soci, dà esecuzione alle delibere e provvede alla gestione della modulistica necessaria per i rapporti fra l'Associazione ed il mondo esterno.
ART. 13: IL TESORIERE — CASSIERE
Il Tesoriere — Cassiere amministra l'Associazione in conformità alle direttive dettate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo c/o dagli Organi delegati.
Si incarica dell'esazione delle entrate e della tenuta libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese su mandato del Presidente o dì chi ne fa le veci.
ART. 14: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
II Collegio dei Revisori Dei Conti è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Associazione.
ART. 15: ENTRATE SOCIETARIE
Le entrate societarie sono composte:
• Dalle quote sociali;
• Da eventuali elargizioni fatte dai Socio da terzi (Enti Comunali, Provinciali, Regionali),
• Dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
• Da sponsorizzazioni a scopo pubblicitario;
• Da qualsiasi altra entrata che possa concorrere a vantaggio della Associazione;
• Da donazioni, lasciti, successioni.
E' tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non venga imposta dalla legge.
ART. 16: IL PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale è costituito:
• Dagli impianti sportivi di proprietà della Associazione:
• Dai trofei aggiudicatisi definitivamente in gara;
• Da attrezzi, indumenti e qualsivoglia altro materiale acquistato;
• Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
• Da tutti gli altri beni mobili ed immobili, appartenenti alla Associazione stessa.
ART. 17: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è illimitata. L'Associazione non può che essere sciolta col preventivo benestare dell'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, a soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 18: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'Esercizio Finanziario della Associazione coincide con l'anno solare.
Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano,e tutte le uscite della Associazione devono essere inserite in un unico bilancio.
Al termine dell' anno solare il Tesoriere è tenuto a redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che verranno verificati dai revisori dei conti ed infine, entro sessanta giorni dal termine dell' anno solare, verranno presentati alla Assemblea dei Soci per l'approvazione.
Tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nella attività dell'associazione non potendo procedere a forme di divisione fra od in favore di affiliati o tesserati o comunque soggetti appartenenti all' Associazione.
ART. 19: CONTROVERSIE ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra Associazione e Soci, fra Associazione ed Atleti o altri componenti dello staff tecnico, saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell'Assemblea dei Soci o di persona da questa delegata quale arbitro unico ed inappellabile che agirà quale amichevole componitore. I Soci, all'atto della richiesta di ammissione, si impegnano a non adire in nessun modo a vie legati per loro eventuali questioni o controversie con l’ Associazione.
ART. 20: RAPPRESENTANTE DEI TECNICI
A norma dello STATUTO F.I.N. vigente, i tecnici di nazionalità italiana hanno diritto di nominare (in apposita seduta elettiva da realizzarsi presso la sede sociale) un proprio rappresentante/delegato.
ART.21: NORME F.I.N.
Per tutto quanto non contemplato nel presente STATUTO, vigono le norme stabilite dalla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Lo STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
NUOTO CLUB SEREGNO è in vigore dal 25 Maggio 1977 (data della costituzione della Associazione)
In precedenza lo Statuto era stato modificato il 18/09/1998 ed il 07/05/2002
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